Ai Docenti
Al personale ATA
e p.c.
Al DSGA
All’Ufficio personale
L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, prevede che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”.
Va considerato che, in caso di adesione, se è vero che l’Amministrazione non può pretendere una esplicita dichiarazione preventiva, ha d’altra parte la necessità di evitare equivoci (e relativi disservizi per utenza e colleghi) nei confronti di coloro che siano assenti, anche in relazione al trattamento economico da applicare.
Pertanto è necessario che il dipendente assente per sciopero, dichiari, entro le 48 ore successive, di avervi aderito; la presente disposizione non interessa coloro che risultano in permesso, ferie, malattia o abbiano già informato della propria adesione.
La dichiarazione di aver aderito o la mancata dichiarazione comporterà il relativo trattamento economico previsto per lo sciopero; viceversa la dichiarazione di altra natura per chi risulti assente avvierà le procedure di verifica con le conseguenze civili e penali del caso.
Il Dirigente Scolastico
ing Vito Ilacqua