Circ. n. 85 – Disposizioni previste dalla L. 133/2021

Ai Docenti

Agli Alunni

Ai Genitori

e p.c.  al DSGA

In ottemperanza ai dispositivi attuativi previsti dalla Legge di cui in oggetto si rende necessario comunicare le novità significative in merito alla gestione quotidiana dei controlli delle certificazioni (green pass):

– Il Dirigente Scolastico deve accertare la violazione della norma che obbliga al possesso della certificazione verde e comunicarla al Prefetto, che irroga la sanzione.

– La sospensione dal servizio vale almeno per 15 giorni (a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata) pari alla durata del contratto di supplenza sul posto del lavoratore sospeso.

– Come definito dall’art. 13, c.  del DPCM 17 giugno 2021che recita: “I soggetti preposti […] effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID19 prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio”,  la verifica quotidiana, tramite app o sistema centralizzato, deve avvenire una volta al giorno, prima dell’ingresso nella sede di servizio, e rimane valida tutto il giorno, indipendentemente dall’eventuale cambio di colore durante il corso della giornata.

– Il risultato negativo del test antigenico molecolare ha una validità di 72 ore, l’esito negativo del test antigenico rapido ha validità 48 ore.

– L’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde è esteso al personale:

a. dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;

b. dei CPIA;

c. dei sistemi regionali IeFP;

d. dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli I.T.S..

L’obbligo si applica, inoltre, a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

– L’accertamento della violazione dell’obbligo di controllo sui propri dipendenti e sugli esterni da parte dei Dirigenti Scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori degli UU.SS.RR. territorialmente competenti.

– Gli studenti che svolgono i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono equiparati ai lavoratori ed è compito delle strutture che li ospitano verificarne il possesso (vedasi FAQ  MI sezione 1, n. 1).  …..Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”. Risulta perciò scontato l’obbligo della certificazione per gli studenti che svolgono anche attività di PCTO interna (alternanza, servizio ristorante, front office, etc).

– A norma della L. 133/2021, i genitori devono esibire la certificazione verde per entrare nei locali della scuola. In occasione delle elezioni degli Organi Collegiali, coloro che non sono in possesso del green pass possono esprimere le proprie preferenze presso il seggio che verrà predisposto all’aperto antistante l’ingresso della scuola.

– Fermo restando da parte della scuola l’esclusione di  richiesta dello stato vaccinale degli studenti, si informano le famiglie che, in caso di partecipazione degli studenti a mostre, spettacoli, viaggi d’istruzione o visite a musei, come pure per l’uso di mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti, l’esibizione della certificazione verde è un requisito d’accesso richiesto a norma del D.L. 52/2021.

Ringraziando per la Vostra proficua e consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

ing. Vito Ilacqua