Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA
(punto 4 comma 14 legge 07/2015)
“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”.
“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola … definiti dal dirigente scolastico.
Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.
In generale, sono “le istituzioni scolastiche”:
- ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative”
- ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare
- che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare.
“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.
La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.
Il PTOF è in relazione con
- il procedimento di valutazione delle leggi precedenti,
- il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole.
Atto di indirizzo PTOF
- Periodo di riferimento: 2019/20-2021/22
- Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2019/20
Il documento è visonabile in modalità navigabile e scaricabile sul sito ministeriale “Scuola in chiaro”