Circ 124 Indicazioni operative nota 9.11.2020

È noto come, da mesi ormai, siamo destinatari di norme che si susseguono e che provengono da organi superiori (Parlamento, Governo, Ministero, Regioni ed Amministrazioni periferiche); necessitano della maggior accortezza applicativa nelle sedi che ne abbiano competenza, ed interpretativa per l’equilibrio ed il rispetto del buon andamento amministrativo e del rapporto di lavoro.

Di recente, proprio nel giorno del Collegio docenti straordinario, lunedì 9 novembre 2020, il Capo dipartimento, Marco Bruschi del Ministero dell’Istruzione, ha emesso la Nota n. 2002 (resa pubblica il giorno successivo) avente per oggetto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale sulla didattica digitale integrativa e che dispone le note operative di coordinamento con il contingente quadro normativo. L’ipotesi di contratto era già stata siglata a Roma il 25 ottobre 2020: era quindi palese soprattutto alle organizzazioni sindacali firmatarie (CGIL, CISL, ecc4).

Il Ministero, per un verso, si preoccupa nella Nota di definire “funzionale” l’ipotesi di contratto siglato rispetto alla attuazione della didattica digitale, e per altro verso di completamento, evoca il Decreto Ministeriale n. 89/2020.

L’ipotesi accettata dai Sindacati contempla (art. 2) che “fermo restando l’orario di servizio dei docenti stabilito nel CCNL” la DDI si svolge in ottemperanza alle linee guida del DM 89. Ed al proposito: il paragrafo (delle dette linee guida) dedicato all’orario di lavoro si
conclude consentendo il ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, sulla scorta del regolamento dell’Autonomia scolastica. È notorio che in tal senso la eventuale riduzione ha solo ragioni didattiche e va recuperata la frazione di tempo non resa dal lavoratore. Anche per parte Sindacale firmataria, dunque, va disposto il recupero delle frazioni orarie.

Più precisamente il Capo dipartimento in tema di “Orario di servizio”, richiama il citato art. 2 e conferma che “il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti con gli eventuali recuperi”.
Il medesimo orientamento è colto anche nelle FAQ della pagina Web istituzionale del Ministero “Rientriamo a scuola” come risposta al quesito n. 9 della sezione 2. Agli Istituti ed ai loro organi non è possibile discostarsi da queste impostazioni.

Nella scuola, è il caso di ricordare che il Collegio docenti è organo tecnico con attribuzioni per le scelte didattiche, mentre al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico competono gli aspetti organizzativi.
Nella più generale congiuntura, le indicazioni (come quest’ultima nota, gli accordi sindacali e le disposizioni del ministero, dell’Usr e dell’Ust), sulla rimodulazione dell’erogazione del servizio scolastico, provengono dai citati organi che insistono sul ricorso al regolamento sull’autonomia didattica e non hanno -in alcun modo- richiamato altre norme speciali ed applicabili in particolari (e non diffuse) situazioni.

Piuttosto va segnalato, per una migliore opportunità organizzativa interna, come per la Nota in oggetto il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio; ed ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
In base a quanto in premessa, i docenti, nell’ambito della scansione oraria definita come da circolare n. 96 del 28.10.2020, nel rispetto della propria autonomia didattica, possono utilizzare momenti di pausa o ripartizione di studenti a gruppi per favorire il processo di apprendimento degli stessi.
I docenti, come da diverse richieste pervenute, che volessero incrementare il numero di ore di lezione in didattica a distanza in modalità sincrona, d’intesa con gli studenti possono pianificare delle ore aggiuntive, per interrogazioni, recuperi e approfondimenti senza variare la programmazione scolastica settimanale della classe. Il numero di ore settimanali aggiuntive, che ogni docente potrà pianificare, non dovrà superare quelle previste nel piano di rimodulazione della didattica a distanza.

Apposito form per le rilevazioni delle attività settimanali svolte in modalità asincrona verrà predisposto, a breve, dall’ufficio tecnico.

Si coglie l’occasione per ricordare, come ribadito nella nota in oggetto che “..il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Vito Ilacqua